Un’ importante novità che interessa i soggetti italiani con parti correlate estere è stata introdotta con il Provvedimento n. 360494 del 23/11/2020 ed in particolare sono state introdotte sostanziali modifiche alle disposizioni in materia di documentazione di transfer pricing.
Novità transfer pricing 2020
A partire dal Bilancio 2020, i contribuenti che intendano beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dovranno predisporre la propria documentazione di transfer pricing secondo le regole inserite nelle nuove disposizioni.
Ecco le novità più rilevanti:
- Ampliamento dell’onere documentale in capo ai soggetti interessati. Con la nuova disciplina tutte le imprese residenti e appartenenti a gruppi multinazionali dovranno predisporre sia la Documentazione Nazionale, sia il Masterfile (in precedenza tale obbligo era riservato alle sole holding e sub-holding).
- Maggiori informazioni e documenti da includere nella documentazione. Il Provvedimento modifica la struttura del Masterfile e della Documentazione Nazionale, conformandosi alle indicazioni delle Linee Guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento del 2017. Ciò comporta la necessità di fornire maggiori informazioni per poter usufruire della “protezione” dalle sanzioni tributarie: per il Masterfile si richiede un maggior dettaglio circa le attività finanziare infragruppo; sui beni immateriali e in particolare sulle attività di ricerca e sviluppo. Dovrà, inoltre, essere fornita indicazione di tutti gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e i ruling preventivi transfrontalieri sottoscritti con, o rilasciati dalle, amministrazioni finanziarie dei paesi in cui il gruppo opera. Infine, dovrà essere allegato al Masterfile il bilancio consolidato di gruppo. È stata resa possibile la presentazione del Masterfile in lingua inglese. Per quanto riguarda la Documentazione Nazionale (ovvero quella riferita agli Stati in cui operano le entità controllate), dovrà includere informazioni finanziarie preventive e non solo da esibire in caso di verifica. Si tratta, in particolare, dei conti annuali dell’entità locale, corredati dalla relazione dei revisori e dei prospetti di riconciliazione tra i dati finanziari utilizzati ai fini dell’applicazione del metodo di transfer pricing con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente. Si richiede, inoltre, di allegare copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l’impresa nazionale non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo sopra descritte.
- Introduzione di una specifica documentazione per i servizi a basso valore aggiunto, per i quali nel Masterfile sono applicati diversi criteri di valutazione. In particolare, sarà necessario indicare la natura dei servizi, il perimetro dei beneficiari, i benefici attesi od ottenuti, i criteri di allocazione con le relative motivazioni fondanti tale selezione nonché illustrare e documentare la base costi e i calcoli sottostanti la ripartizione.
Nuova documentazione obbligatoria: transfer pricing
- Possibilità di circoscrivere il perimetro delle operazioni da indicare negli oneri documentali. Il Provvedimento chiarisce che il contribuente ha la facoltà di presentare la Documentazione Nazionale e il Masterfile solo con riguardo a una parte delle operazioni poste in essere. Il regime premiale di disapplicazione delle sanzioni varrà con esclusivo riguardo alle operazioni descritte, per le quali sia accertata l’idoneità delle informazioni riportate.
- Chiarimenti circa i parametri da considerarsi ai fini del giudizio di idoneità della documentazione. Viene adesso precisato che la documentazione sarà considerata idonea quando fornisce i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un’analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, anche in presenza di eventuali omissioni o inesattezze parziali, che non sono tali da compromettere l’attività di controllo. Viceversa, la documentazione non può essere considerata “non idonea” solo a causa del disconoscimento da parte dell’Amministrazione del tipo di metodo adottato dal contribuente ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento o delle operazioni e/o dei soggetti comparabili.
- Obbligo di firma digitale, con marca temporale da apporsi prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo anno d’imposta. Una volta sottoscritta digitalmente e marcata temporalmente, la documentazione potrà, pertanto, essere modificata esclusivamente nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa a “sfavore” presentata per errori od omissioni concernenti i prezzi di trasferimento infragruppo, dandone atto nella dichiarazione integrativa stessa.
- Estensione a 20 giorni del termine per fornire la documentazione a seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria (prima pari a 10 giorni). Rimane fermo, invece, l’ulteriore termine di soli 7 giorni previsto in caso di necessità di integrare taluni aspetti della documentazione, su cui invece sarebbe stata opportuno un intervento in termini estensivi. Permane, comunque, anche la possibilità di proroga per i casi più complessi, ove possibile in base alle esigenze della verifica.
A quali imprese si applica la normativa?
Come detto in introduzione, la normativa si applica: a) alle imprese parti di un gruppo multinazionale, che sono residenti in Italia e che abbiano operazioni infragruppo con soggetti non residenti; b) alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti; c) alle imprese residenti in Italia con stabili organizzazioni estere che abbiano optato per la cd. branch exemption per le operazioni tra casa madre e stabile e tra quest’ultima e altre entità del gruppo.
SAVINO & PARTNERS a.s.
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